Decalogo ECM

10 cose da sapere sulla formazione ECM

La normativa di riferimento sulla formazione ECM è disponibile alla pagina dedicata sul sito di Age.na.s., l’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari responsabile della gestione amministrativa del programma di formazione ECM.

Di seguito sono riportate, in modo il più possibile chiaro e referenziato, le 10 cose fondamentali che i professionisti sanitari dovrebbero sapere sull’argomento.

 

1.     Cos’è la formazione ECM

Il sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM) è lo strumento per garantire la formazione continua a tutti i professionisti sanitari che operano direttamente nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva. La formazione garantita attraverso il sistema ECM è finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

La formazione ECM comprende quindi l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta e funzionali a rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e al proprio sviluppo professionale.

 

2.     Qual è l’origine del sistema di formazione ECM

L’istituzione del Programma nazionale di formazione ECM risale al 2002 e si basa sul D.lgs 502/1992, integrato dal D.lgs 229/1999, che istituirono l’obbligo della formazione continua per i professionisti della Sanità. L’entrata in vigore della Legge 244/2007 ha trasferito in capo all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Age.na.s.) la gestione amministrativa del programma di formazione ECM.

 

3.     Chi sono i destinatari della formazione ECM

Il Programma nazionale di formazione ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica. Tutti i professionisti sanitari hanno dunque l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza sanitaria qualitativamente utile e prendersi, così, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate e senza conflitti d’interesse.

 

4.     Il calcolo dei crediti formativi

La formazione ECM è misurata in crediti formativi. Per quanto riguarda il triennio 2014-2016, l’obbligo formativo standard per i professionisti sanitari prevede il conseguimento di 150 crediti. In virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), è possibile avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle riduzioni stabiliti dalla determina della CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) del 17/07/2013.

Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel corso del triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

È opportuno ricordare che solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNCF concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale triennale. Soltanto il raggiungimento dell’obbligo formativo individuale con crediti conformi alle regole consente di ottenere la certificazione ECM di conformità.

 

5.     Il ruolo dei provider nella formazione ECM

Un provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in Sanità che è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti. L’accreditamento di un provider, attribuito da parte di un’istituzione pubblica quale la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) oppure le Regioni o Province autonome, direttamente o attraverso organismi da questi individuati, si basa di un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative ECM.

Per ottenere l’accreditamento ECM, un provider deve avere risorse umane, economiche e strutturali che configurano un’organizzazione stabile e finalizzata alla formazione, inclusa la presenza di un responsabile di struttura formativa.

Possono essere accreditati come provider per l’erogazione di attività formative ECM organizzazioni quali: Università, Facoltà e Dipartimenti universitari; istituti scientifici del SSN; istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario; ordini e collegi delle professioni sanitarie; fondazioni a carattere scientifico; case editrici scientifiche; società, agenzie ed enti, sia pubblici che privati.

 

6.     Come ottenere i crediti formativi ECM

I crediti formativi ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Vengono assegnati dal provider che li attesta a seguito del percorso formativo svolto. I crediti formativi sono validi su tutto il territorio nazionale.

Le modalità di formazione che permettono di ottenere crediti ECM sono definite con chiarezza dai Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM approvati dalla CNFC. Le principali sono la Formazione residenziale (RES), la Formazione a distanza (FAD) e la Formazione sul campo (FSC). In quest’ultima modalità vengono utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali, tra cui la partecipazione ad attività di ricerca e a commissioni e gruppi di miglioramento.

In alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro. Per questi progetti si usa il termine blended (“misto”).

 

7.     RES e FAD

La Formazione residenziale (RES) è definita come un’attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (in numero comunque inferiore ai 200) che deve essere realizzata in una sede adeguatamente predisposta e idonea per spazi e strumenti. Attribuisce ai discenti 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione effettiva quando il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione. Attribuisce ai discenti 1,5 crediti per ogni ora di partecipazione effettiva quando i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. In quest’ultimo caso, il numero dei discenti deve essere limitato (massimo 25 partecipanti per tutor/docente).

Formazione a distanza (FAD). È basata sull’uso individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per l’autoapprendimento. La preparazione e distribuzione dei materiali è effettuata dal provider. Attribuisce ai discenti 1 credito formativo per ogni ora di impegno stimato quando non è prevista l’azione di guida o supporto di un tutor. Attribuisce ai discenti 1,5 crediti per ogni ora di impegno stimato quando è prevista l’azione di guida o supporto di un tutor.

 

8.     La formazione ECM è obbligatoria?

Sì, la formazione ECM è obbligatoria a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del programma nazionale ECM, e riguarda tutti i professionisti sanitari che operano direttamente nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

 

9.     Chi è esentato dalla formazione ECM

Esoneri o esenzioni dal conseguimento dei crediti formativi ECM sono previsti e definiti dalla Determina della CNFC del 17 luglio 2013. Tra i professionisti che possono ottenere un esonero ci sono quelli che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e disciplinati da specifiche normative.

Le categorie di professionisti che possono beneficiare di esenzioni per congedi o assenze temporanee, perché in possesso di crediti formativi conseguiti all’estero o tramite attività di autoapprendimento, così come le eventuali riduzioni dei crediti da ottenere nell’arco di un triennio sono descritte e disciplinate dalla già richiamata Determina della CNFC del 17 luglio 2013.

 

10.    Cos’è il dossier formativo

È lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte (inteso come équipe o network professionale). Il dossier formativo può essere infatti realizzato a livello individuale o di gruppo, avendo quindi come riferimento l’organizzazione nella quale opera il gruppo di lavoro. Lo strumento è stato introdotto con la Determina della CNFC del 10 ottobre 2014, che ne stabilisce i principi e le linee guida per il triennio formativo 2014-2016.